1. Ambito di applicazione

(1) Le seguenti condizioni generali di contratto, nella versione in vigore al momento dell'ordine, si applicano esclusivamente ai rapporti giuridici instaurati tramite il presente negozio Internet tra il gestore del negozio (di seguito denominato "Fornitore") e i suoi clienti.

(2) Le condizioni generali del cliente non sono accettate.

2. formazione del contratto

(1) La presentazione della merce nel negozio Internet non costituisce un'offerta vincolante da parte del fornitore per la stipula di un contratto di acquisto. Il cliente è semplicemente invitato a fare un'offerta, effettuando un ordine.

(2) Con l'invio dell'ordine nel negozio Internet, il cliente presenta un'offerta vincolante finalizzata alla stipula di un contratto di acquisto per la merce contenuta nel carrello. Con l'invio dell'ordine, il cliente riconosce anche i presenti termini e condizioni come unica autorità per il rapporto giuridico con il fornitore.

(3) Il fornitore conferma la ricezione dell'ordine del cliente inviando un'e-mail di conferma. La presente conferma d'ordine non rappresenta ancora l'accettazione dell'offerta contrattuale da parte del fornitore. Serve solo a informare il cliente che l'ordine è stato ricevuto dal fornitore. La dichiarazione di accettazione dell'offerta contrattuale avviene con la consegna della merce o con una dichiarazione esplicita di accettazione.

3. Mantenimento del titolo

La merce consegnata rimane di proprietà del fornitore fino al completo pagamento.

4. Maturità

Il pagamento del prezzo di acquisto è dovuto alla conclusione del contratto.

5. Garanzia

(1) I diritti di garanzia del cliente sono disciplinati dalle disposizioni di legge generali, se non diversamente stabilito di seguito. Per le richieste di risarcimento danni del cliente nei confronti dell'offerente si applica la disposizione di cui al § 6 delle presenti CGC.

(2) Il periodo di prescrizione per i diritti di garanzia del cliente è di 2 anni per i beni di nuova produzione e di 1 anno per i beni usati. Per gli imprenditori, il periodo di prescrizione è di 1 anno per gli articoli di nuova fabbricazione e di 1 anno per gli articoli usati. La riduzione dei termini di prescrizione di cui sopra non si applica alle richieste di risarcimento danni da parte del cliente basate su lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o alle richieste di risarcimento danni basate sulla violazione di obblighi contrattuali sostanziali. Gli obblighi contrattuali materiali sono quelli il cui adempimento è necessario per raggiungere l'obiettivo del contratto, ad esempio il fornitore deve consegnare l'articolo al cliente privo di difetti materiali e di titoli di proprietà e assicurarne la proprietà. La suddetta riduzione dei termini di prescrizione non si applica inoltre alle richieste di risarcimento danni basate su una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte del fornitore, dei suoi rappresentanti legali o agenti ausiliari. Anche il diritto di rivalsa ai sensi dell'articolo 478 del Codice civile tedesco (BGB) è escluso dalla riduzione dei termini di prescrizione nei confronti degli imprenditori.

(3) Il fornitore non dichiara una garanzia.

6. esclusione di responsabilità

(1) Le richieste di risarcimento danni da parte del cliente sono escluse se non diversamente stabilito di seguito. L'esclusione di responsabilità di cui sopra si applica anche ai rappresentanti legali e agli agenti ausiliari del fornitore, nella misura in cui il cliente fa valere diritti nei loro confronti.

(2) Sono escluse dall'esclusione di responsabilità di cui al punto 1 le richieste di risarcimento danni per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute e le richieste di risarcimento danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali sostanziali. Gli obblighi contrattuali materiali sono quelli il cui adempimento è necessario per raggiungere l'obiettivo del contratto, ad esempio il fornitore deve consegnare l'articolo al cliente privo di difetti materiali e di titoli di proprietà e assicurarne la proprietà. È altresì esclusa la responsabilità per i danni derivanti da una violazione intenzionale o per grave negligenza da parte del fornitore, dei suoi rappresentanti legali o degli agenti ausiliari.

(3) I regolamenti della legge sulla responsabilità dei prodotti (ProdHaftG) rimangono inalterati.

7. Divieto di cessione e pegno

La cessione o la costituzione in pegno di crediti o diritti spettanti al cliente nei confronti del fornitore è esclusa senza il consenso di quest'ultimo, a meno che il cliente non dimostri un interesse giustificato alla cessione o alla costituzione in pegno.

8. Partenza

Il cliente ha diritto alla compensazione solo se il suo credito presentato per la compensazione è stato legalmente stabilito o è incontestato.

9. revoca

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10. Scelta della legge e giurisdizione

(1) I rapporti contrattuali tra l'Offerente e il Cliente sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania. Sono escluse da questa scelta di legge le disposizioni obbligatorie in materia di tutela dei consumatori del paese in cui il cliente ha la sua residenza abituale. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

(2) Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra il cliente e il fornitore è la sede legale del fornitore, a condizione che il cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

11. Clausola di esclusione

L'eventuale invalidità di una disposizione delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.